La legge di bilancio 2018 aveva introdotto l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica. L’obbligo è entrato in vigore, in linea generale, per le fatture emesse a parti­re dal 1° gennaio 2019.

Devono essere documentate mediante fattura elettronica le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (comprese le relative varia­zioni), effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia. L’obbligo sussiste sia per le ope­razioni effettuate verso soggetti passivi IVA, sia per quelle effettuate verso privati.

La norma prevedeva l’esonero dall’obbligo di emissione fattura elettronica per alcuni soggetti.

 

Tale esonero per questi contribuenti, viene meno a partire dal 1° luglio 2022.

Si tratta:

 – dei soggetti che si avvalgono del regime forfetario

 – dei soggetti in regime di vantaggio (minimi)

 – delle associazioni sportive dilettantistiche 

 

Anche questi soggetti dunque, a partire dal 1° luglio 2022, sono tenuti a emet­tere fattura elettronica.

Sono esclusi dall’obbligo coloro che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, fino a 25.000 Euro; Per questi, l’adeguamento al formato elettronico scatterà dal 2024.

Occorre prestare molta attenzione alla determinazione dei ricavi: un errore di valutazione comporterebbe la violazione di mancata emissione della fattura, poiché la fattura in formato cartaceo non ha nessun valore quando si è tenuti all’invio del formato elettronico. In caso di apertura della partita Iva ne 2021 per la verifica del superamento della soglia va effettuato il ragguaglio ad anno.

Ve tenuto presente che il comma 74, articolo 1, della legge 190/2014, prevede che i forfettari che hanno un fatturato annuo costituito solo da fatture elettroniche, un termine di decadenza per l’accertamento delle imposte sui redditi ridotto di un anno. 

Il forfettario pertanto, vedrebbe ridotti i termini di accertamento di un anno nel caso in cui utilizzi facoltativamente la fatturazione elettronica.

Per la predisposizione del “file fattura” si potranno utilizzare alcuni servizi gratuiti, quali una pro­cedura web accessibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, un’applicazione per dispositivi mobili (“FatturaE”) ovvero un software “stand alone” rilasciato dall’Agenzia delle Entrate e installabile su PC. 

La fattura elettronica deve essere trasmessa e ricevuta mediante il Sistema di Interscambio. Vuol dire che: 

  • il soggetto trasmittente invia il documento elettronico al SdI; 
  • il SdI recapita la fattura al destinatario; 
  • il destinatario può riceverla dotandosi di un apposito canale di ricezione, ovvero, laddove questo sia inattivo o malfunzionante, accedendo ad apposita area autenticata del portale “Fatture e Corrispettivi”. 

In generale, le fatture devono essere emesse entro 12 giorni dalla data di ef­fettuazione dell’operazione.

Nel primo trimestre di applicazione dei nuovi obblighi non scatteranno le sanzioni anche se la fattura elettronica sarà emessa oltre 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione ma entro il mese successivo, così come previsto dall’articolo 18, comma 3, secondo periodo, del Dl 36/2022.

In caso di operazioni effettuate verso privati consumatori (persone fisiche, condomini, enti non commerciali privi di partita IVA, ecc.), il cedente o prestatore è tenuto a consegnare diret­tamente al cliente una copia informatica o analogica della fattura elettronica (es. su carta o in formato pdf), salvo che quest’ultimo vi rinunci.


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