Con la Circolare n. 92 del 4 settembre 2026, l’INPS – su parere conforme del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – ha introdotto un’importante novità in materia di tutela previdenziale della malattia, ampliando le ipotesi di riconoscimento della prestazione fin dal giorno precedente alla visita medica.
🔵La regola generale e il quadro precedente
In via ordinaria, la tutela previdenziale della malattia decorre dalla data di rilascio del certificato medico che attesta l’incapacità temporanea al lavoro. Tale data è determinante per il calcolo del periodo di carenza (i primi 3 giorni non indennizzati dall’INPS), delle percentuali di indennizzo, del periodo massimo assistibile e per l’applicazione delle eventuali sanzioni.
In passato, l’INPS ammetteva la possibilità di indennizzare anche il giorno immediatamente precedente a quello di rilascio del certificato esclusivamente in caso di visita domiciliare. Qualsiasi giorno antecedente la visita effettuata presso l’ambulatorio del medico curante veniva invece considerato privo di copertura e non indennizzabile.
🔵La novità della Circolare n. 92/2026
A partire dal 4 settembre 2026, l’INPS ha superato il precedente orientamento: la tutela previdenziale per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato è ora riconosciuta anche in caso di visita ambulatoriale.
La nuova disposizione si applica sia ai primi certificati di malattia sia alle certificazioni di continuazione e ricaduta.
🔵Le condizioni per il riconoscimento del giorno precedente
Affinché il giorno antecedente alla visita (sia domiciliare sia ambulatoriale) possa essere indennizzato dall’INPS, è necessario che sussistano precise condizioni:
- Compilazione del certificato: il medico curante deve valorizzare espressamente il campo “Dichiara di essere ammalato dal…”, indicando la data del giorno immediatamente precedente.
- Limite temporale: la data indicata non può essere anteriore di oltre un giorno rispetto a quella di rilascio del certificato.
- Esclusione dei giorni festivi e prefestivi: il giorno precedente non deve coincidere con il sabato, la domenica o un festivo infrasettimanale. In tali giornate, infatti, il lavoratore è tenuto a rivolgersi al servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica).
Esempio pratico: Se un lavoratore si ammala il 10 settembre e sostiene la visita in ambulatorio l’11 settembre, con la corretta compilazione del campo “Dichiara di essere ammalato dal 10/09”, l’INPS riconosce la tutela previdenziale a partire dal 10 settembre.
🔵Le motivazioni dell’INPS
L’Istituto ha motivato il cambio di rotta tenendo conto dell’attuale contesto sociosanitario: la contrazione del numero dei medici di medicina generale, il loro maggior carico organizzativo e la consuetudine di programmare gli accessi in studio per evitare affollamenti impedivano spesso di visitare il paziente il giorno stesso dell’insorgenza del disturbo. La modifica mira così a garantire una tutela equa ed effettiva, senza penalizzare i lavoratori per ritardi non imputabili alla loro volontà.
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