La pubblicazione della Legge 25 giugno 2026, n. 112 (che ha convertito con modifiche il D.L. 30 aprile 2026, n. 62, noto come “Decreto Lavoro”) ha introdotto importanti novità nel panorama giuslavoristico italiano, ridefinendo in modo profondo il concetto di “salario giusto” e introducendo tutele precise sul Trattamento Economico Complessivo (TEC) dovuto ai lavoratori.
Questa riforma rappresenta un passaggio cruciale per le imprese, che dovranno verificare con attenzione la conformità delle proprie retribuzioni per evitare contenziosi, sanzioni e per non rischiare di perdere l’accesso alle agevolazioni sulle assunzioni.
🔵 Il Nuovo Concetto di “Salario Giusto”
In linea con l’articolo 36 della Costituzione, la nuova normativa individua nella contrattazione collettiva lo strumento primario per garantire un trattamento retributivo adeguato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
Per definire concretamente il “salario giusto”, il legislatore stabilisce che si debba fare riferimento al TEC (Trattamento Economico Complessivo) definito dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore, alla categoria produttiva, all’attività prevalente, nonché alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro.
Il legislatore ha previsto tutele rigide per contrastare il dumping contrattuale:
- CCNL diversi o “non leader”: il TEC da essi individuato non può comunque essere inferiore a quello definito dal CCNL comparativamente più rappresentativo del settore.
- Settori non coperti da contrattazione: il trattamento economico complessivo non può essere inferiore a quello del CCNL maggiormente affine all’attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro.
🔵 Che cos’è il TEC? La Definizione di Legge
La novità di maggior rilievo introdotta in sede di conversione in legge risiede nella precisa quantificazione degli elementi che costituiscono il TEC (inserito con il comma 4-bis all’articolo 7). Il Trattamento Economico Complessivo di riferimento è composto da tutte le voci retributive previste dal CCNL rappresentativo, ovvero:
- Tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite;
- Le mensilità aggiuntive (come tredicesima e quattordicesima);
- Le indennità fisse e continuative (es. indennità funzione quadro o indennità di cassa);
- Le prestazioni di welfare contrattuale spettanti alla generalità dei dipendenti;
- Eventuali altri istituti o indennità aventi valore economico definiti dai medesimi contratti.
Cosa è escluso? Sono espressamente escluse dal computo del TEC le voci retributive di natura discrezionale e variabile attribuite ai singoli lavoratori.
🔵 Impatto per le Imprese: Agevolazioni e Nuovi Adempimenti
L’adeguamento al “salario giusto” non è solo una tutela dei lavoratori, ma ha risvolti operativi determinanti per la gestione aziendale:
- Incentivi condizionati: l’accesso ai benefici contributivi previsti dallo stesso decreto (come il Bonus Donne 2026, il Bonus Giovani 2026, il Bonus ZES e l’incentivo alla stabilizzazione dei rapporti a tempo determinato) è legittimo solo se il trattamento individuale corrisposto non è inferiore al TEC calcolato come salario giusto.
- Codice CNEL obbligatorio: i datori di lavoro privati devono obbligatoriamente indicare il codice alfanumerico unico del CCNL applicato (codice CNEL) sia nella documentazione informativa d’assunzione (comunicabile per iscritto entro un mese dall’inizio del lavoro) sia all’interno della busta paga.
- SIISL e Job Posting: le posizioni lavorative pubblicate sulla piattaforma SIISL dovranno indicare espressamente il codice CNEL del CCNL applicato e la retribuzione ricollegata alla qualifica e al livello contrattuale della mansione offerta.
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