Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 2025, n. 236, della Legge 8 ottobre 2025, n. 151, è stata istituita, a partire dal 2026, la festa nazionale di San Francesco d’Assisi per la giornata del 4 ottobre.

🔵 Significato della Festività

La festa nazionale è stata istituita per celebrare e promuovere i valori fondamentali incarnati da San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia, quali la pace, la fratellanza, la tutela dell’ambiente e la solidarietà. L’introduzione della festività avviene in occasione dell’ottavo centenario dalla morte di San Francesco d’Assisi.

È importante notare che, precedentemente, il 4 ottobre era classificato unicamente come solennità civile, dedicata alla pace, alla fraternità e al dialogo interculturale e interreligioso. Con la Legge n. 151/2025, il 4 ottobre diventa una vera e propria festa nazionale.

La nuova Legge modifica l’articolo 2 della Legge n. 260/1949, inserendo il 4 ottobre nell’elenco dei giorni considerati festivi, equiparandolo, agli effetti dell’ordinamento, a ricorrenze quali l’Epifania, l’anniversario della liberazione (25 aprile), la Festa del Lavoro (1° maggio), l’Assunzione (15 agosto) e il Natale.

In occasione di questa giornata, scuole, amministrazioni pubbliche ed enti del Terzo settore sono incoraggiati a favorire l’organizzazione di eventi, manifestazioni e celebrazioni per promuovere i principi e gli insegnamenti del Santo.

🔵 Riflessi sulla Gestione del Personale

L’introduzione del 4 ottobre come festività nazionale ha diretti riflessi sulla gestione dei dipendenti, prevedendo la chiusura dei luoghi di lavoro e il trattamento retributivo festivo. A decorrere dal 2026, la giornata del 4 ottobre sarà trattata come qualsiasi altra festività con effetti civili.

🔵 Assenza e Retribuzione:

  • Assenza dal lavoro: di norma, è prevista l’assenza dal lavoro. In caso di espliciti accordi, è possibile prevedere il recupero dell’assenza in un’altra giornata, fermo restando il pagamento di una maggiorazione come previsto dal Contratto Collettivo applicato (CCNL).
  • Festività goduta (infrasettimanale, non lavorata): il dipendente va retribuito come se avesse lavorato. Per i lavoratori retribuiti in misura fissa (mensilizzati), non spettano decurtazioni del trattamento retributivo. Per i lavoratori non retribuiti in misura fissa (orari), va corrisposto un trattamento economico rapportato a un sesto della retribuzione settimanale, fatte salve le disposizioni dei CCNL.
  • Festività non goduta (coincidenza con giorno di riposo, es. domenica): al lavoratore spetta, oltre alla normale retribuzione globale di fatto, una ulteriore retribuzione corrispondente alla giornata festiva.
  • Festività lavorata: oltre alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, il dipendente riceve il pagamento delle ore lavorate, maggiorate secondo le percentuali stabilite dai CCNL applicati.

🔵 Costo del Lavoro e CCNL

L’introduzione di questa nuova festività determina un impatto negativo sul costo del lavoro per le aziende con dipendenti. Sia che venga concessa l’assenza (aumento del costo medio orario per riduzione della produttività) sia che la festività sia lavorata o non goduta (retribuzione aggiuntiva), si verificano maggiori costi.

Sebbene i Contratti Collettivi (CCNL) dovranno adeguare le proprie disposizioni, il 4 ottobre deve essere considerato festivo anche se non ancora specificato nel CCNL, in quanto la Legge prevale sul Contratto Collettivo.

🔵 Aspetti Particolari e 2026

  • L’anno 2026: nel primo anno di applicazione, il 4 ottobre cadrà di domenica. In questo caso generale, si applica l’ipotesi di festività non goduta, che comporta il pagamento di una retribuzione aggiuntiva, ma senza aumentare le giornate di assenza.
  • Sovrapposizione Legislativa: È da segnalare che, a partire dal 1° gennaio 2026, il 4 ottobre risulta qualificato sia come festività nazionale in onore di San Francesco d’Assisi sia come solennità civile in onore di Santa Caterina da Siena (Patrona d’Italia). Poiché tale sovrapposizione produce effetti diversi e incompatibili nell’ordinamento italiano, si attende un prossimo intervento legislativo, sollecitato dal Presidente della Repubblica, per definire il regime scelto.

🔵 Riflessi sulla Cassa Integrazione Guadagni (CIG)

In caso di CIG, per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile (mensilizzati), le festività non comportano riduzione delle integrazioni salariali. Per i lavoratori non retribuiti in misura fissa (orari), il 4 ottobre seguirà il trattamento delle altre festività nazionali: sarà a carico INPS solo se cadente oltre la seconda settimana di sospensione, a differenza di festività come il 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, che sono sempre a carico del datore di lavoro.

 


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