Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è uno strumento fondamentale che attesta l’adempimento da parte di datori di lavoro e lavoratori autonomi degli obblighi contributivi e assicurativi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili (per il settore di competenza). Ottenere il DURC positivo è indispensabile per svariate attività, come la partecipazione a gare pubbliche, l’accesso a sovvenzioni e la fruizione di benefici normativi e contributivi.
La verifica della regolarità contributiva riguarda i pagamenti dovuti, inclusi quelli relativi ai lavoratori subordinati e ai collaboratori coordinati e continuativi, scaduti fino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente la verifica.
🔵 Il Concetto di “Scostamento Non Grave”
Ai sensi dell’Articolo 3, comma 3, del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015, la regolarità contributiva sussiste anche in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle effettivamente versate.
Non si considera grave lo scostamento che risulti pari o inferiore a € 150,00, importo che deve essere considerato comprensivo di eventuali accessori di legge. Questo limite di € 150,00 si applica con riferimento a ciascun Istituto previdenziale (INPS e INAIL) e a ciascuna Cassa edile.
🔵 Il Chiarimento Ministeriale: Accessori e Blocco del DURC
La questione se un debito residuo costituito esclusivamente da accessori di legge (sanzioni civili e interessi), una volta sanata l’omissione contributiva principale, potesse consentire comunque il rilascio del DURC attestante la regolarità, è stata recentemente posta all’attenzione del Ministero del Lavoro.
Con l’Interpello n. 3 del 13 ottobre 2025, in risposta a un quesito dell’ANPIT (Associazione Nazionale per Industria e Terziario), il Ministero ha fornito un chiarimento cruciale.
Il Ministero ha stabilito che la formulazione testuale dell’Art. 3, comma 3, del D.M. 30 gennaio 2015 non legittima l’ipotesi prospettata, negando quindi la possibilità di rilasciare un DURC positivo in presenza di un debito costituito da sole sanzioni civili.
Il punto centrale è che le sanzioni e gli interessi sono inscindibili dal debito principale:
- le sanzioni civili costituiscono un accessorio delle obbligazioni contributive e ne presuppongono l’esistenza;
- trovano automatica applicazione in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi;
- rimangono funzionalmente connesse all’omesso o ritardato versamento;
- la loro funzione è quella di rafforzare l’obbligazione contributiva e di risarcire il danno cagionato all’ente previdenziale.
Pertanto, ai fini della regolarità contributiva, è necessario che eventuali debiti contributivi, sanzioni e interessi, nel loro complesso, non superino l’importo di € 150,00, soglia limite per la sussistenza del cosiddetto “scostamento non grave”. Se tale soglia viene superata, anche se il debito è composto unicamente da sanzioni civili o interessi, l’emissione del DURC è bloccata.
Il Ministero ha anche sottolineato che la stessa procedura automatica “Durc On Line” è stata calibrata su tale importo limite.
🔵 Implicazioni Pratiche
Il chiarimento ministeriale comporta importanti riflessi operativi: affinché sia attestata la regolarità, l’impresa o il lavoratore autonomo deve assicurarsi che l’intera posizione debitoria verso INPS, INAIL e Casse edili, comprese sanzioni e interessi, rientri entro la tolleranza massima di € 150,00 per ciascun ente. Qualora non sia possibile attestare la regolarità in tempo reale, gli Enti trasmettono all’interessato l’invito a regolarizzare entro 15 giorni dalla notifica.
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