Con l’entrata in vigore dell’articolo 2 del Decreto Legislativo 7 agosto 2026, n. 148 (c.d. Decreto Omnibus), la disciplina fiscale dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti subisce una revisione strutturale che modifica l’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR.
La riforma supera definitivamente il precedente modello incentrato unicamente sulle fasce di emissione di CO₂ per le nuove assegnazioni, introducendo un criterio basato sulla tipologia di alimentazione e trazione del mezzo.
🔵 Le nuove aliquote per la determinazione del benefit (dal 2026)
Mantenendo la base imponibile convenzionale calcolata sulla percorrenza standard di 15.000 km/anno desunta dalle tabelle ACI (al netto di eventuali trattenute al lavoratore), la percentuale imponibile del costo ACI viene ridefinita in base alla motorizzazione:
- 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica (BEV);
- 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV);
- 50% per tutte le altre motorizzazioni (benzina, diesel, GPL, metano, nonché Mild e Full Hybrid).
🔵 Maggiorazioni per vetustà e accessori extra
Il Decreto Omnibus introduce due specifici meccanismi di penalizzazione e incremento del valore tassabile:
- Maggiorazione Vetustà (+50%): A partire dal 1° gennaio del 6° anno successivo a quello di prima immatricolazione, il valore del benefit calcolato viene incrementato del 50%.
- Maggiorazione Optional (+5%): In presenza di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore, l’importo del benefit subisce un ulteriore aumento del 5%.
🔵 Regime transitorio di salvaguardia e riassegnazioni
L’art. 2, comma 3 del D.Lgs. 148/2026 conferma la clausola di salvaguardia per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 (nonché per quelli ordinati dal datore entro il 31/12/2024 e attribuiti nel 2025). Per tali mezzi continua ad applicarsi la tassazione basata sulle vecchie fasce di emissione CO₂ fino al 31 dicembre del 5° anno successivo alla prima immatricolazione.
Viene inoltre risolto un annoso dubbio operativo: la clausola di salvaguardia rimane espressamente valida anche nel caso in cui il veicolo venga riassegnato ad un altro dipendente.
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