A partire dal 1° gennaio 2026, il limite di esenzione fiscale e previdenziale per i buoni pasto elettronici (ticket restaurant) viene innalzato. Il valore massimo giornaliero che non concorre a formare il reddito del dipendente passa dagli attuali 8,00 euro a 10,00 euro.
🔵Cosa cambia per le aziende e i dipendenti?
L’intervento normativo modifica l’articolo 51, comma 2, lettera c) del TUIR, rendendo più conveniente l’utilizzo del formato digitale rispetto a quello cartaceo. È fondamentale notare, infatti, che l’aumento della soglia riguarda esclusivamente i buoni pasto elettronici.
Per i buoni pasto in formato cartaceo, il limite di esenzione rimane confermato a 4,00 euro giornalieri. Resta inoltre invariato a 5,29 euro il limite per le indennità sostitutive di mensa per addetti ai cantieri o strutture temporanee in zone prive di servizi di ristorazione.
🔵Regole di tassazione
Ricordiamo che il limite di esenzione si riferisce al valore facciale del buono che non viene tassato. Qualora il valore del buono pasto erogato superi i limiti sopra indicati (10 euro per gli elettronici e 4 euro per i cartacei), l’eccedenza concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente e sarà pertanto soggetta alla normale imposizione fiscale e previdenziale.
🔵Regole di erogazione
I buoni pasto, sia in forma cartacea che elettronica, possono essere corrisposti dal datore di lavoro alla generalità dei lavoratori o a categorie omogenee di essi.
Lo Studio è a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti.
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