L’occupazione femminile stabile riceve un importante sostegno grazie alle novità introdotte dall’Articolo 1 del Decreto-Legge 30 aprile 2026, n. 62. La misura, prevede uno sgravio contributivo del 100% per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.
Di seguito vengono illustrati i requisiti principali e le modalità operative per le aziende interessate ad accedere a questa agevolazione.
🔵 I requisiti soggettivi delle lavoratrici
Per poter accedere allo sgravio (che esclude i premi INAIL), l’assunzione a tempo indeterminato deve riguardare donne che rientrano in una delle seguenti categorie:
- Donne molto svantaggiate (Esonero di 24 mesi): lavoratrici di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. Lo stato di disoccupazione è compatibile solo con redditi da lavoro autonomo inferiori a 5.500 euro o da collaborazioni inferiori a 8.500 euro annui.
- Donne molto svantaggiate con 12 mesi di disoccupazione (Esonero di 24 mesi): lavoratrici prive di impiego da almeno 12 mesi appartenenti a categorie svantaggiate specifiche di cui alle lettere da b) a g) del numero 4) dell’art. 2 del Regolamento UE n. 651/2014.
- Donne svantaggiate (Esonero di 12 mesi): donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi o che rientrano in settori produttivi caratterizzati da una forte disparità di genere (si veda Regolamento UE n. 651/2014).
🔵 Misura dello sgravio e maggiorazione per il Mezzogiorno
L’esonero sulla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro prevede due fasce di importo:
- Misura Standard: fino a un massimo di 650 euro mensili per ciascuna lavoratrice.
- Misura Maggiorata (Zona Economica Speciale – ZES Unica): fino a un massimo di 800 euro mensili se la lavoratrice, alla data dell’assunzione, risiede nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e, dallo scorso autunno, anche Marche e Umbria). In caso di contratti a tempo parziale, la soglia mensile viene ridotta proporzionalmente.
🔵 Requisiti e obblighi di conformità per le aziende
L’accesso all’esonero non è automatico ed è subordinato a rigorosi vincoli occupazionali e contrattuali:
- Incremento Occupazionale Netto: l’assunzione deve comportare un aumento reale dell’organico aziendale espresso in Unità di Lavoro Annuo (ULA) rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, calcolato al netto delle riduzioni in eventuali società controllate o collegate.
- Divieto di licenziamento: l’azienda non deve aver effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi nella stessa unità produttiva nei 6 mesi precedenti. Inoltre, un eventuale licenziamento per giustificato motivo oggettivo effettuato nei 6 mesi successivi comporta la revoca totale del beneficio e il recupero delle somme fruite.
- Rispetto del “Salario Giusto”: l’impresa deve garantire un trattamento economico individuale non inferiore al Trattamento Economico Complessivo (TEC) previsto dai Contratti Collettivi Nazionali (CCNL) leader del settore. Sono inoltre richiesti la regolarità contributiva (DURC) e il rispetto delle norme sulla sicurezza.
Lo studio è a completa disposizione delle aziende per analizzare i requisiti di incremento occupazionale (ULA) e gestire la corretta presentazione della domanda telematica all’INPS. Contattateci per una consulenza preliminare.
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