La Legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023, commi 101-111) ha introdotto l’obbligo per le imprese di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali. Questa misura mira a garantire un ristoro economico alle aziende, condividendo il rischio non solo con lo Stato, ma anche con soggetti privati.
L’adempimento, originariamente fissato al 31 dicembre 2024, è stato più volte prorogato e differenziato in base alla dimensione dell’impresa.
Soggetti e Beni Coinvolti
L’obbligo di stipula riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia o con stabile organizzazione all’estero, tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese (ex art. 2188 C.c.), senza distinzioni di sezione (ordinaria o speciale).
Sono esclusi dall’obbligo gli imprenditori agricoli (ex art. 2135 C.c.), in quanto già coperti da un Fondo mutualistico nazionale specifico per le produzioni agricole, e gli immobili gravati da abuso edilizio.
La copertura assicurativa obbligatoria si applica ai danni materiali e diretti causati da sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Riguarda specificamente le immobilizzazioni materiali indicate nell’art. 2424 C.c., Sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3:
- Terreni e fabbricati;
- Impianti e macchinari;
- Attrezzature industriali e commerciali.
È importante sottolineare che l’obbligo si estende ai beni “a qualsiasi titolo impiegati” per l’attività d’impresa, inclusi quelli detenuti in locazione o leasing, purché non siano già coperti da una polizza analoga, anche se stipulata dal proprietario. Se l’impresa stipula la polizza per un bene di terzi (es. immobile in affitto), l’indennizzo spettante sarà corrisposto al proprietario, il quale avrà l’obbligo di utilizzare le somme per il ripristino del bene.
Le Scadenze da Rispettare (Proroga DL 39/2025)
Le scadenze per l’adempimento dell’obbligo sono state differenziate in base alla dimensione dell’impresa:
| Dimensione Impresa | Termine per la stipula |
| Grandi Imprese | 31 marzo 2025 (con conseguenze operative dal 30 giugno 2025) |
| Medie Imprese | 1° ottobre 2025 |
| Piccole e Micro Imprese | 1° gennaio 2026 |
Per le piccole e micro imprese, in particolare, la scadenza del 1° gennaio 2026 rappresenta il termine ultimo per mettersi in regola e non incorrere nelle conseguenze sanzionatorie indirette.
Per le polizze già in essere che necessitano di adeguamento alle nuove disposizioni, questo dovrà avvenire a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile.
Conseguenze dell’Inadempimento
La norma non prevede una sanzione pecuniaria diretta a carico dell’impresa. Tuttavia, l’inadempimento comporta gravi conseguenze indirette: la legge stabilisce che del mancato rispetto dell’obbligo “si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche“.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha chiarito che intende precludere l’accesso agli incentivi di propria competenza alle imprese inadempienti. Le misure di sostegno (come i “Contratti di sviluppo” o “Smart&Start”) sono precluse alle domande presentate a partire dalle date di scadenza differenziate per ciascuna dimensione aziendale (ad esempio, a partire dal 1° gennaio 2026 per Micro e Piccole Imprese). L’adempimento all’obbligo deve essere verificato sia al momento della domanda che in occasione dell’erogazione delle agevolazioni.
0 commenti