È stata introdotta nel DL 84/2025 (Articolo 12-ter) una nuova edizione del regime di ravvedimento speciale (spesso denominato “sanatoria”). Questa misura, finalizzata a incentivare l’adesione al concordato preventivo, permette di regolarizzare i periodi d’imposta compresi tra il 2019 e il 2023.

Ambito Soggettivo e Adesione al CPB

Il regime è riservato ai soggetti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) e che hanno aderito al CPB per il biennio 2025-2026 entro il 30 settembre 2025.

La platea dei beneficiari include anche quei soggetti (con ricavi/compensi fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari):

  1. Che hanno applicato gli ISA in assenza di cause di esclusione.
  2. Che non hanno applicato gli ISA per cause di esclusione legate all’emergenza COVID-19 (riguardanti principalmente il 2020, 2021 e 2022).
  3. Che hanno dichiarato una condizione di non normale svolgimento dell’attività.
  4. Che sono qualificati come imprese multiattività escluse dagli ISA, se i ricavi delle attività non prevalenti superano il 30% del totale dei ricavi dichiarati.

Modalità e Termini di Versamento

L’opzione per il ravvedimento speciale si esercita tramite il versamento dell’imposta sostitutiva con Modello F24, senza necessità di inviare una specifica comunicazione.

Il versamento deve essere effettuato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026. Il contribuente può scegliere tra due modalità:

  • In unica soluzione entro il 15 marzo 2026.
  • Mediante pagamento rateale, in un massimo di 10 rate mensili di pari importo. Gli interessi, calcolati al tasso legale, decorrono dal 15 marzo 2026.

In caso di pagamento rateale, l’opzione per ciascuna annualità si perfeziona con il pagamento di tutte le rate. È importante notare che il pagamento tardivo di una rata successiva alla prima non comporta decadenza, purché sia effettuato entro il termine di pagamento della rata successiva.

Costo della Sanatoria

L’imposta sostitutiva dovuta copre le imposte sui redditi, le relative addizionali e l’IRAP.

Il calcolo della base imponibile e delle aliquote dell’imposta sostitutiva è inversamente proporzionale al punteggio ISA conseguito dal contribuente nell’annualità di riferimento.

  • Importo Minimo: L’imposta sostitutiva per le imposte sui redditi e le addizionali non può essere inferiore a €1.000 per annualità. Per l’IRAP non è previsto un importo minimo.
  • Riduzione COVID-19: Per i periodi d’imposta 2020 e 2021, l’imposta sostitutiva è ridotta del 30% per tener conto degli effetti della pandemia.
  • Soggetti Esclusi da ISA: Per coloro che aderiscono in presenza di cause di esclusione (COVID-19 o non normale svolgimento), l’imposta sostitutiva è determinata applicando un’aliquota del 12,5% (ridotta al 8,75% per il 2020 e 2021) alla differenza tra il reddito dichiarato e lo stesso valore incrementato del 25%.

Benefici e Preclusioni

Il beneficio principale consiste nell’inibizione delle rettifiche da parte del Fisco per i periodi sanati:

  • Reddito d’impresa o lavoro autonomo: Sono precluse le rettifiche di cui all’articolo 39 del DPR 600/73 (rettifiche analitiche, analitico-induttive e induttive pure).
  • IVA: Sono precluse le rettifiche di carattere presuntivo (ex articolo 54, comma 2, secondo periodo, del DPR 633/72).

La sanatoria non si perfeziona se il versamento (in unica soluzione o della prima rata) è effettuato successivamente alla notifica di specifici atti, come Processi Verbali di Constatazione (PVC), schemi di atto di accertamento o atti di recupero di crediti inesistenti. La notifica di tali atti entro il 31 dicembre 2025 preclude l’accesso al ravvedimento speciale per l’annualità contestata.

Attenzione: Proroga dei Termini di Accertamento

L’adesione al regime del ravvedimento speciale comporta l’estensione dei termini di decadenza per l’accertamento (ai fini delle dirette e IVA) relativi alle annualità oggetto di sanatoria (dal 2019 al 2022), che vengono prorogati al 31 dicembre 2028.

Questa proroga è particolarmente rilevante per l’anno d’imposta 2019, per il quale i termini ordinari di accertamento (o quelli ridotti grazie ai benefici ISA) potrebbero scadere prima. Se il contribuente ha aderito al solo CPB 2025-2026 senza ravvedimento speciale, i termini di accertamento in scadenza al 31 dicembre 2025 sono prorogati al 31 dicembre 2026.

 


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